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09.09.10

Il litisconsorzio in appello: aspetti problematici (IV ed ultima parte)

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile @ 8:14:42 da Mirco Minardi |  

a cancellare a proprie spese l’ipoteca, mentre la compagnia era condannata a rifondere le spese che il professionista avrebbe sostenuto.
Nel giudizio di appello, il notaio e la Compagnia formulano gli stessi motivi di impugnazione, ma la Compagnia ribadisce (a differenza del Notaio) quello del difetto di nesso di causalità tra il comportamento negligente del professionista e il danno, stante l’avvenuto versamento del prezzo prima del rogito.
La Corte d’appello rigetta tutti i motivi comuni ma accoglie quello della Compagnia. Per tale ragione condanna il Notaio ma assolve la Compagnia.
La Corte di Cassazione (sent. 14813/2006) ha incredibilmente confermato questo capo della sentenza affermando che il chiamato in garanzia impropria dal convenuto, qualora neghi la responsabilitĂ  del convenuto nei confronti dell’attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti e pertanto, trattandosi di cause scindibili, anche impugnare autonomamente la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale (sent. 5 luglio 2000 n. 8995; 24 ottobre 1995 n. 11066).
Sicché, in ordine allo stesso fatto, per il Notaio i giudici hanno stabilito l’esistenza di un danno derivante dal suo comportamento, mentre per la compagnia hanno affermato che detto danno non derivava dal suo comportamento.

Vediamo un altro caso.
Tizio cita Caio per ottenere il risarcimento dei danni provocati da un incendio sviluppatosi dal terreno di Caio. Caio chiede di chiamare in causa Sempronio, titolare di altro fondo contiguo, al quale addebita la responsabilità dell’incendio.
Il tribunale dichiara Caio responsabile. Caio impugna la sentenza solo nella parte che lo ha condannato e non in quella che ha escluso la responsabilitĂ  di Sempronio.
In tal caso, secondo la Cassazione, Sempronio non è tenuto a partecipare al processo, in quanto non essendo stata impugnata la statuizione che lo ha assolto da responsabilità, il relativo capo è passato in giudicato (Cass. sent. 20965/2009).

Ecco invece un caso in tema di obbligazioni solidali ad interesse comune.
Tizio cita Caio e Sempronio per sentirli condannare in solido al pagamento di una somma. Il giudice accoglie la domanda. Appella solo Caio. Il Tribunale conferma la decisione. Ricorre in Cassazione sia Caio che Sempronio. La Cassazione dichiara l’inammissibilitĂ  del ricorso di Sempronio nei cui confronti la statuizione di condanna, in solido con Caio, emessa in primo grado è ormai passata in giudicato, posto che costui non partecipò al giudizio di appello, essendo stata l’impugnazione proposta solo dall’altra ricorrente. Afferma la Corte (Cass. 16390/2009) che il vincolo solidale nell’adempimento dell’obbligazione non incide sull’autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato. Ne consegue che la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietĂ , determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorchĂ© altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma (cfr. Cass. civ., Sez. 2^, 29/01/2007, n. 1779; id. n. 1969/1970; id. n. 1416/1975, id. n. 1281/1977, id. n. 9647/1996 e id. n. 1290/2000).

Diverso il caso del litisconsorzio necessario; nella fattispecie trattavasi di responsabilità civile automobilistica; in primo grado il conducente è stato condannato a risarcire il danno al terzo trasportato, mentre la compagnia era assolta, sul rilievo che il proprietario aveva reso una confessione che poteva vincolare la sua responsabilità, ma non quella della compagnia. Essendo stata impugnata la sentenza dalla sola compagnia, la Corte d’appello affermava che nei confronti del proprietario era sceso il giudicato, mentre nei confronti della compagnia ribadiva l’assoluzione.
Su ricorso degli eredi del proprietario, nel frattempo deceduto, la Corte (sent. 5737/2009) ha cassato la sentenza affermando che il giudice di secondo grado è incorso in errore sia nel ritenere passata in giudicato, perchĂ© non impugnata dal diretto interessato, la questione della responsabilitĂ  del proprietario; sia nel ritenere di poter assolvere la compagnia assicuratrice della responsabilitĂ  civile automobilistica, pur avendo condannato il proprietario dell’automobile assicurata. Ed invero, le vertenze relativamente alle quali vi sia litisconsorzio necessario fra le parti – qual è quella attinente alla responsabilitĂ  civile automobilistica, nei rapporti fra il proprietario dell’autovettura che abbia arrecato il danno e la compagnia assicuratrice – richiedono una decisione unitaria, quanto all’accertamento del fatto produttivo di responsabilitĂ .
Le domande proposte contro l’uno e contro l’altro dei litisconsorzi si trovano infatti in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell’accertamento della responsabilitĂ  risarcitoria dell’assicurato, con la conseguenza che l’impugnazione della sentenza per il capo attinente ai presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia, con riguardo a tutte le parti (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311; Cass. Civ. Sez. 3, 25 giugno 2003 n. 10125).

Vediamo un altro caso.
Tizio cita Sempronio e Caio per ottenerne la condanna in solido. Il Tribunale condanna solo Sempronio. Se Tizio non impugna la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la condanna di Caio, il relativo capo passa in giudicato, pertanto il giudice di secondo grado non può accertare la concorrente responsabilità tra Caio e Sempronio.
Né Sempronio può dolersi a meno che nel giudizio di primo grado abbia chiesto di essere garantito nel rapporto interno da Caio. Solo in tal caso Sempronio può impugnare quella statuizione, altrimenti è privo di interesse (Cass. civ. 19301/2006).
In secondo contrario si è affermata l’applicabilitĂ  del citato art. 331 c.p.c. in presenza di controversia insorta tra piĂą convenuti coobbligati in solido circa l’individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva dell’illecito dal quale l’attore assumeva di aver risentito ragione di danno (Cass. 4 ottobre 1991, n. 10398; 13 marzo 1996, n. 2056; 12 novembre 1999, n. 12558; 6 aprile 2001, n. 5165).
Altra sentenza ha precisato che ogni qual volta uno dei debitore propone domanda di regresso nei confronti di altro condebitore solidale, si ha dipendenza agli effetti dell’art. 331 c.p.c. (sent. 3074/2003)

Riassumendo:
- la notificazione della sentenza nelle cause inscindibili e dipendenti fa scattare il termine di impugnazione contro tutte le parti; ovviamente, il termine breve non decorre per la parte alla quale la sentenza non è stata notificata;
- il termine breve decorre non solo per il notificato ma anche per il notificante (c.d. effetto bilaterale);
- tanto la notificazione della sentenza, quanto la notificazione dell’impugnazione fanno decorrere il termine breve per impugnare (c.d. equipollenza);
- nelle cause scindibili la notificazione della sentenza fa scattare il termine di impugnazione solo nei confronti della parte destinataria della notifica (e del notificante) a condizione che la sentenza si sia pronunciata sul rapporto tra notificante e notificato;
- nelle cause inscindibili e dipendenti al giudizio di appello devono partecipare tutte le parti del primo grado e se l’impugnazione viene notificata solo ad alcune il giudice concede un termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio (art. 331) che se non osservato determina l’inammissibilità dell’impugnazione;
- nelle cause inscindibili e dipendenti tutti possono proporre appello incidentale tardivo, anche se l’interesse non nasce dall’impugnazione principale, anche contro parti processuali diverse dall’impugnante principale, anche avverso capi della sentenza non impugnati dall’appellante principale;
- nelle cause scindibili, al giudizio di appello non devono (ma possono) partecipare necessariamente tutte le parti;
- nelle cause scindibili se l’impugnazione non viene notificata a tutte le parti e queste sono ancora in tempo per impugnare, il giudice fissa il termine per la notificazione dell’impugnazione; in caso di omissione il processo è sospeso fino alla scadenza dei termini per l’impugnazione delle parti assenti (previa riassunzione);
- nelle cause scindibili possono proporre appello incidentale tardivo solo i destinatari dell’impugnazione principale nei confronti dell’impugnante principale, ma non anche le altre parti processuali delle cause scindibili per le quali sia scaduto il termine ovvero lo stesso destinatario nei confronti delle altre parti (Cass. 19286/2009);
- nella garanzia impropria, il convenuto parzialmente soccombente non può impugnare incidentalmente e tardivamente le statuizioni della sentenza che riguarda lui e il terzo, perché detto interesse non nasce dalla impugnazione, ma dalla sentenza;
- nella garanzia impropria, il terzo che impugna la sentenza nella parte in cui è stato condannato a rivalere il convenuto, se contesta anche l’obbligazione principale del convenuto genera una causa dipendente, se invece contesta il solo rapporto tra lui e il convenuto genera una causa scindibile; in questo secondo caso, pertanto, l’attore parzialmente vittorioso non potrebbe proporre un appello incidentale tardivo in quanto l’impugnazione non è rivolta a lui e non mira ad attaccare gli interessi decisi con la sentenza a lui riferibili;
- nella garanzia impropria, se il terzo impugna la sentenza contestando sia il debito del convenuto, sia il rapporto di garanzia, il convenuto può proporre appello incidentale tardivo anche contro l’attore vincitore, in quanto l’impugnazione del terzo genera una causa dipendente.

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