Lex & Formazione

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08.09.10

Il litisconsorizio in appello: aspetti problematici (III parte)

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile @ 6:00:52 da Mirco Minardi |  

Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

3. Cause inscindibili, dipendenti e scindibili.
Fatta questa introduzione ritorniamo alla questione delle cause dipendenti e scindibili. Quando possiamo parlare di causa inscindibile?
Il concetto di causa inscindibile è molto più ampio di quello di litisconsorzio necessario, perché oltre a questa ipotesi, ricomprende tutti i casi in cui più soggetti afferiscono ad un’unica causa . Vi rientrano pertanto anche:

ï‚§ le cause in cui era presente il pubblico ministero, come attore (art. 69 c.p.c.) o come interveniente obbligatorio ex art. 70 c.p.c. nei casi in cui avrebbe potuto interporre gravame;
 il caso della successione a titolo particolare nella res litigiosa, quando si è avuto in causa l’intervento del successore senza l’estromissione del dante causa (art. 111, terzo comma, c.p.c.);
 l’ipotesi dell’intervento ad adiuvandum previsto dall’art. 105, secondo comma, c.p.c.;
 l’ipotesi dell’intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.;
 nelle cause in cui il terzo sia stato chiamato (dall’attore o dal convenuto) per comunanza di causa;
 Altra ipotesi in cui si ravvisa una causa inscindibile, che rende indiscussa l’applicabilità dell’art. 331 c.p.c., è quella del litisconsorzio c.d. quasi necessario (o unitario, come lo chiama altra parte della dottrina), che ha luogo nel caso delle impugnative delle delibere assembleari disciplinate dagli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c., nel qual caso il processo di gravame vede l’obbligatoria partecipazione di tutti coloro che presero parte al processo di primo grado.

Secondo parte ma autorevole dottrina (Ricci) a differenza delle cause inscindibili, le cause dipendenti e scindibili non possono essere tipizzate perché la dipendenza e la scindibilità dipende dal contenuto concreto della impugnazione proposta. Sicché in ordine ad uno stesso istituto, ad esempio quello della garanzia impropria o delle obbligazioni solidali, potrebbe verificarsi una situazione di cause dipendenti oppure di cause scindibili a seconda di chi impugna, verso chi e per quali motivi. Pertanto il concetto di dipendenza è diverso da quello di pregiudizialità dipendenza perché pur presupponendolo non si identifica con esso.

Ogni qual volta l’impugnazione di una parte verso un’altra, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto degli interessi accertati con la sentenza tanto da porsi in contrasto con questi, allora siamo di fronte ad una causa dipendente. Diversamente, la sentenza eventualmente pronunciata tra A e B potrebbe porsi in contrasto con la statuizione di primo grado (non appellata) emessa tra A (o B) e C.

Degli esempi consentiranno di capire meglio quanto appena detto.
Si dice, tradizionalmente, che la garanzia impropria genera una obbligazione scindibile. Ricordo che nella garanzia impropria il garante risponde nei confronti del garantito in forza di un titolo diverso rispetto a quello esistente tra il creditore e il debitore. Così in caso di subappalto la causa tra il committente e l’appaltatore è scindibile rispetto a quella tra l’appaltatore e il subappaltatore. A rigore, pertanto, potrebbero aversi le seguenti conseguenze:

ï‚§ sono diversi i termini per impugnare;
ï‚§ le diverse cause possono passare in giudicato in tempi diversi;
 se il committente ottiene la condanna verso l’appaltatore e quest’ultimo la rivalsa verso il subappaltatore, in caso di impugnazione da parte del solo subappaltatore, la sentenza tra il committente e l’appaltatore in teoria è idonea a passare in giudicato, e in caso di riforma della sentenza che accerti l’inesistenza del debito si avrebbe la situazione paradossale per cui l’appaltatore è tenuto in forza della sentenza di primo grado a pagare un debito (verso il committente) che la corte d’appello ha dichiarato inesistente nel giudizio promosso dal subappaltare contro il committente. Pertanto l’appaltatore dovrebbe pagare senza possibilità di rivalersi nei confronti del subappaltatore.

Quest’ultimo inconveniente è certamente deprecabile. E’ per questa ragione che la dottrina pone l’attenzione sul contrasto di giudicati: ogni qual volta l’esito di una pronuncia del giudice di appello può porsi in contrasto con altra statuizione della sentenza non impugnata, si ha causa dipendente, ovvero ogni qual volta per la parte non impugnante fosse impossibile agire in regresso. Qualora invece l’impugnazione non metta in discussione detto assetto di interessi e non si prospetti un rischio di contrasto di giudicati, ci troviamo di fronte ad una causa scindibile.

Pertanto, la dipendenza non è determinata, in astratto, dal tipo di rapporto, ma dal contenuto dell’impugnazione, cioè da chi impugna, verso chi e per quale ragione. Così ad esempio:

 se il creditore cita il fideiussore il quale chiede ed ottiene la chiamata in causa del debitore, l’impugnazione del fideiussore che contesti l’esistenza del debito principale deve avvenire in contraddittorio con il debitore, in quanto l’eventuale accoglimento determinerebbe un contrasto di giudicati, incidendo sull’assetto degli interessi decisi dalla sentenza (diversamente il debitore potrebbe essere tenuto a pagare un debito che altra sentenza, emessa tra creditore e fideiussore ha dichiarato inesistente);
 se il fideiussore contesta invece la sola validità o efficacia del contratto di fideiussione, la partecipazione del debitore non è necessaria (ma possibile), in quanto l’eventuale accoglimento della sua impugnazione (con conseguente negazione dell’obbligo fidejussorio) non si pone in contrasto con la statuizione circa l’esistenza del debito principale. Non vi è, cioè, alcuna incompatibilità logica tra una sentenza che afferma che Caio è debitore di Tizio, e un’altra che afferma che il contratto di fideiussione tra Sempronio e Tizio non è valido. Dette pronunce possono logicamente coesistere.

Non solo. Nelle cause scindibili se l’interesse all’impugnazione incidentale nasce non dalla impugnazione principale ma dalla sentenza, l’impugnante incidentale non può proporre appello incidentale tardivo.
Così ad esempio:

 se la sentenza ha condannato l’appaltatore Caio a pagare 50 anziché 100 statuendo il diritto di rivalersi nei confronti di Sempronio per 25, l’impugnazione del committente Tizio (per ottenere 100) può svolgersi anche senza la necessaria partecipazione di Sempronio, in quanto la riforma della sentenza non si porrebbe in contrasto con la pronuncia del rapporto tra Caio e Sempronio; in tal caso, l’interesse di Caio ad ottenere, in via subordinata, la rivalsa per 100 (o quanto meno per 50) nasce dalla sentenza e non dalla impugnazione; egli pertanto ha l’onere di proporre appello incidentale tempestivo (e non tardivo). Ci troviamo cioè di fronte a cause scindibili.
 se il subappaltatore Sempronio impugna per contestare il solo rapporto di subappalto con Caio, la partecipazione del committente Tizio non è necessaria, in quanto l’eventuale riforma non toccherebbe gli interessi decisi tra Caio e Sempronio; siamo di fronte a cause scindibili.
 se invece Sempronio contesta tanto l’esistenza del debito di Caio verso Tizio, quanto il contratto di subappalto tra lui e Caio, allora la partecipazione di Tizio e di Caio è necessaria, in quanto la pronuncia non può che essere pronunciata nei confronti di tutti i soggetti. Siamo cioè di fronte ad un regime di cause dipendenti.

Vediamo le obbligazioni solidali. Qui la giurisprudenza distingue tra:

ï‚§ obbligazioni solidali ad interesse comune;
ï‚§ obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo.

Nel primo caso il debito riguarda tutti i debitori che, ad esempio, hanno contratto una obbligazione congiuntamente, oppure sono soci di una società semplice.
Nel secondo caso il debito riguarda solo uno o alcuni debitori, e gli altri ne rispondono solo perché hanno un obbligo di legge o contrattuale. Ad esempio, il datore di lavoro risponde del fatto illecito del lavoratore ex art. 2049 c.c., ma in tanto la sua obbligazione esiste in quanto esista a monte quella del lavoratore. Ugualmente, la responsabilità dei sindaci presuppone quella degli amministratori. La responsabilità del proprietario del veicolo presuppone quella del conducente.
Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una obbligazione scindibile, nei secondi ad una obbligazione dipendente, come tale sottoposta al regime di cui all’art. 331.

Tuttavia anche per le obbligazioni solidali ad interesse comune occorre fare delle distinzioni:

 se l’impugnazione di un debitore in solido mette in discussione l’assetto degli interessi deciso con la sentenza, al giudizio deve necessariamente partecipare anche l’altro debitore solidale;
 se invece l’impugnazione non mette in discussione detto assetto, perché il debitore non contesta il debito ma solo il fatto che lui non ne debba rispondere perché, ad esempio, sorto in epoca successiva al suo recesso dalla società, allora ci troviamo di fronte ad una obbligazione scindibile.

Vi propongo allora questo breve schema:

a) cause inscindibili, dipendenti, unitarie
a. la notifica della sentenza fa decorrere il termine (per il notificante e per il notificato) per proporre impugnazione contro tutte le parti (c.d. effetto bilaterale)
b. la notifica della sentenza ad una sola delle parti, non fa scattare il termine anche per le parti non destinatarie della notifica (Cass. 8832/2007)
c. la notifica dell’impugnazione fa scattare per le altre parti il termine di 30 gg per proporre appello incidentale tempestivo oppure quello di 20 gg prima dell’udienza per quello tardivo;
b) causa scindibili
a. la notifica della sentenza fa decorrere i termini per il notificante e per il notificato ma per quest’ultimo solo con riferimento alla causa in comune con il notificante;
b. per le altre cause connesse, il termine di impugnazione inizia a decorrere per il notificato soccombente dalla notifica della sua impugnazione nei confronti del notificante (cfr. art. 326, II comma);
c. la notifica della sentenza ad una parte estranea al rapporto non fa decorrere il termine di impugnazione (es. Tizio cita Caio; Caio chiama in garanzia impropria Sempronio. Il giudice accoglie la domanda di Tizio nei confronti di Caio e condanna Sempronio a tenere indenne Caio. La notifica della sentenza ad opera di Tizio a Sempronio non fa decorrere per quest’ultimo il termine per impugnare in quanto tra Tizio e Sempronio non vi è alcun rapporto);
d. la notifica dell’impugnazione fa scattare il termine per il soccombente per proporla nei confronti delle altre parti (Caio appaltatore impugna la sentenza che lo ha condannato nei confronti di Tizio committente e rigettare la domanda di garanzia verso Sempronio subappaltatore; in questo caso dalla notifica dell’impugnazione contro Tizio decorre il termine di 30 gg per la notifica anche a Sempronio);
e. Se ad essere soccombente è Tizio, la notifica dell’impugnazione a Caio fa decorrere il termine di 30 gg per Caio per proporre appello incidentale (tempestivo) condizionato nei confronti di Sempronio.

Vediamo alcune ipotesi in caso di garanzia impropria (ad es. subappalto).

a) Tizio vince totalmente, Caio ottiene la manleva per l’intero importo nei confronti di Sempronio
a. Tizio notifica la sentenza a Caio e Sempronio: il termine breve decorre solo per Caio in quanto tra Tizio e Sempronio non vi è alcun rapporto. Per Sempronio si applicherà il termine lungo
b. Tizio notifica la sentenza a Caio: come sopra
c. Caio notifica l’impugnazione solo a Tizio: il giudice fissa un termine per la notificazione dell’impugnazione a Sempronio ai sensi dell’art. 331, in quanto qualora fosse accolta l’impugnazione si avrebbe un contrasto di giudicati;
d. Sempronio impugna la sentenza solo nei confronti di Caio: si tratta di una causa scindibile, pertanto il giudice fisserà il termine ai sensi dell’art. 332;
e. Sempronio impugna la sentenza nei confronti di Tizio e Caio: si tratta di una causa dipendente; quali destinatari dell’impugnazione Tizio e Caio potranno proporre anche l’appello incidentale tardivo.
b) Tizio perde la causa, la domanda di Caio viene ritenuta assorbita
a. Sempronio notifica la sentenza a Tizio: irrilevante ai fini della decorrenza del termine breve, in quanto Sempronio ha una vertenza con Caio e non con Tizio, seppure connessa a quella promossa da quest’ultimo.
b. Caio notifica la sentenza a Tizio: per Tizio scatta il termine breve per notificare l’impugnazione.
c. Tizio impugna nei soli confronti di Caio: il giudice fissa il termine per la notifica ex art. 332 a Sempronio, salvo che siano scaduti i termini per l’appello. Caio deve proporre appello incidentale condizionato nei confronti di Sempronio entro 30 gg dalla notifica dell’impugnazione di Tizio.
c) Tizio vince parzialmente la causa e Caio non ottiene la manleva; Sempronio è totalmente vincitore.
a. Tizio notifica la sentenza a Caio: per Tizio e Caio scatta il termine breve per proporre impugnazione e per Caio dalla notifica dell’impugnazione il termine breve per impugnare nei confronti di Sempronio (cfr. art. 326, II comma). Naturalmente Caio può notificare direttamente l’impugnazione a Tizio e Sempronio.
b. Tizio notifica l’impugnazione a Caio: per Caio scatta il termine breve per proporre appello incidentale tempestivo nei confronti di Tizio (ma può proporlo anche tardivamente) e quello breve per proporre appello incidentale solo tempestivo (trattandosi di causa scindibile) nei confronti di Sempronio (cfr. art. 334, I comma)
d) Tizio vince parzialmente la causa e Caio ottiene una manleva parziale
a. Tizio notifica la sentenza a Caio: scatta per entrambi il termine breve per impugnare la sentenza.
b. Tizio impugna nei confronti di Caio: scatta per Caio l’onere di proporre appello incidentale verso Tizio (anche tardivo) e verso Sempronio (ma solo tempestivo);
c. Caio impugna verso Tizio e Sempronio: Tizio e Sempronio, destinatari dell’impugnazione principale, possono proporre appello incidentale, anche tardivo;
d. Sempronio impugna verso il solo Caio (per contestare il rapporto di garanzia): Caio ha l’onere di proporre appello incidentale solo tempestivo verso Tizio, in quanto la causa contro Tizio è scindibile. Tizio, cui sia stata notificata l’impugnazione come litis denuntiatio, può proporre solo appello incidentale tempestivo.
e. Sempronio impugna verso entrambi (sia per contestare il debito di Caio verso Tizio, sia per contestare l’obbligo di garanzia verso Caio): sia Tizio che Caio possono proporre anche appello incidentale tardivo, in quanto destinatari dell’impugnazione.

Domani la IV parte

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