Lex & Formazione

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10.07.09

Il giudizio davanti al giudice di pace

Postato in Aggiornamenti, Giudice di pace @ 6:00:37 da Mirco Minardi |  

L’aumentata competenza per valore del giudice di pace ad opera della legge n. 69/2009 impone una riflessione sulla natura di questo giudizio e in particolare sul regime di preclusione delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni, delle istanze istruttorie, delle argomentazioni e delle conclusioni.

La Suprema Corte ha sancito ripetutamente che il processo davanti al giudice di pace è sottoposto allo stesso principio di preclusione che governa il processo davanti al Tribunale.

Ricordo che ogni norma che prevede una preclusione è una norma di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che:

- la preclusione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado fatto salvo il giudicato formatosi sul punto;

- le preclusioni non sono disponibili nè dalle parti, nè dal giudice.

Non esiste, dunque, l’equità procedurale: il giudice di pace è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme processuali, specie quelle che prevedono preclusioni.

Nei prossimi giorni, pertanto, farò un focus su questo giudizio, dedicandovi una serie di articoli, soprattutto per evidenziare le “insidie” di questo tipo di processo, nel quale il rischio più grosso è il seguente: discostandosi dalla legge, il giudice concede termini e facoltà non consentite che, in appello, potrebbero essere rilevate come vizio della sentenza, con la conseguenza che le prove assunte potrebbero essere ritenute non utilizzabili.

Intanto vi lascio con queste domande:

  • quando maturano le preclusioni assertive in questo giudizio?
  • quando maturano le preclusioni istruttorie?
  • la costituzione del convenuto può avvenire senza comparsa di costituzione e risposta?
  • qual’è il termine ultimo per sollevare eccezioni in senso stretto?
  • il rinvio ai sensi del IV comma dell’art. 320 è libero o è condizionato?
  • qualora l’udienza ex art. 320 III comma non sia effettivamente la prima, bensì la seconda o addirittura la terza o la quarta, quando maturano le preclusioni assertive, difensive e istruttorie?
  • qualora la parte non si presenti in udienza, il giudice può decidere ugualmente sulle istanze istruttorie articolate negli atti introduttivi?
  • il giudice di pace è obbligato a far precisare le conclusioni alle parti?

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7 commenti »


GIORGIO

Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, dunque, l’istanza per l’ammissione di prova contraria deve essere formulata nell’udienza di trattazione. Ciò vuol dire che il giudice, all’esito delle richieste istruttorie avanzate dalle parti nella suddetta udienza, si riserverà di decidere anche sull’ammissione dell’istanza per l’ammissione di prova contraria.

2 mag 2009, 7:06pm |

Ghilrael

non mi è chiara una cosa…prima udienza…comparizione dell’attore…mancata comparizione (e anche mancata costituzione del convenuto)…l’avv di parte attrice chiede dichiararsi la contumacia…ora…deve necessariamente articolare la prova o può anche limitarsi a chiedere un rinvio per trattazione???

5 dic 2011, 4:46pm |

Mirco Minardi

@Ghilrael:può o articolare la prova o chiedere il termine di cui al Vi comma; non può chiedere un rinvio per trattazione

8 dic 2011, 9:52pm |

Mario

Caro Mirco, ho un quesito per te…
Poniamo che il convenuto si costituisca in udienza dinanzi al GdP depositando comparsa di costituzione e chieda in quella sede la chiamata di un terzo in garanzia.
Io, come attore, ho l’onere di contestare le deduzioni avversarie in quell’udienza, oppure la prima udienza “slitta” per effetto della chiamata in causa del terzo, e potrò contestare all’udienza successiva?
Lo chiedo perchè sono stato “sgridato” da un GdP, il quale mi ha detto che la mia contestazione – fatta alla prima udienza – era “fuori luogo” atteso che il convenuto aveva chiamato un terzo in causa…

20 dic 2011, 11:23am |

Mirco Minardi

@Mario: no, non era fuori luogo la tua contestazione anche se è possibile rimandarla all’udienza successiva.

20 dic 2011, 12:21pm |

Pietro

Salve, alla terza udienza davanti al gdp controparte ha chiesto interrogatorio del convenuto, all’udienza successiva questo non si è presentato ed allora controparte ha chiesto di sentire i testi ancora da indicare e il giudice ha provveduto in tal senso. Ora mi chiedo: la richiesta di escussione di testi ancora da indicare non doveva essere formulata in prima udienza. Non è irrituale chiederla alla terza?

30 gen 2012, 2:43pm |

Mirco Minardi

@Pietro: la prova testimoniale è assolutamente tardiva

31 gen 2012, 9:35pm |

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