Lex & Formazione

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22.04.08

Il disinteresse del padre, giustifica la decadenza dalla potestà genitoriale

Postato in Aggiornamenti @ 8:00:11 da Mirco Minardi |  

Con il decreto in esame, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha accolto la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale avanzata dalla madre.
Queste in sintesi le motivazioni:

  • nel corso del giudizio è emerso che il padre si è sempre disinteressato del figlioletto (che pure aveva riconosciuto quale figlio naturale) e non era stato presente nei momenti più significativi della sua esistenza (né alla nascita e né al battesimo), limitandosi a vederlo appena quattro volte in due anni;
  • il disinteresse del padre verso il figlioletto e la non accettazione del ruolo paterno erano emerse esplicitamente dalle parole dello stesso, che all’udienza aveva chiesto “la perdita della potestà genitoriale“, precisando che non sentiva alcun legame affettivo verso il piccolo, “non avendo voluto né deciso di avere un figlio” dalla ricorrente;
  • secondo il Tribunale, poi, la legge sull’affidamento condiviso non può trovare applicazione nel caso in esame posto che “nessuna legge può costringere una persona a manifestare un affetto che non sente o ad esercitare un ruolo genitoriale non voluto“.

Tribunale minorenni L’Aquila, 08 giugno 2007
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’ABRUZZO L’AQUILA

Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Signori:
Dott. Giovanni MANERA Presidente est.
Dott. Federico ERAMO Giudice
Dott. Emidio CIRILLI Comp. Privato
Dott.ssa M. Annunziata DI PIETRO PICCIRILLI Comp. Privato
ha emesso il seguente
DECRETO

nel procedimento n. 1054/05 V.G., riguardante il minore C. G., nato
il (Omissis) a Pescara, di F. Al. e di F. A..
Letti gli atti, osserva in

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 9.11.2005 la signora F. A., premesso che da una sua breve relazione sentimentale con il signor C. A. era nato il (Omissis) il piccolo C. G., riconosciuto da entrambi; che essa ricorrente, per assistere al meglio il figlio, dopo l’astensione obbligatoria dal lavoro per la gravidanza ed il puerperio, aveva sospeso ulteriormente la sua attività lavorativa ed aveva deciso di abitare provvisoriamente presso i suoi genitori per ricevere aiuto e sostegno per la crescita del figlioletto, diversamente dal C. A., che si era sempre disinteressato del figlio; che il C. A., in particolare, non era stato presente al momento della nascita di C. G. e non aveva presenziato neppure al battesimo del piccolo; che dal momento della nascita il padre aveva visto il piccolo solo in quattro occasioni e non aveva accettato il ruolo paterno sin dal momento della notizia della gravidanza della compagna; tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva l’affidamento esclusivo del figlio, con contestuale regolamentazione del diritto di visita da parte del padre.
Con relazione del 20.3.2006 l’Assistente Sociale dott.ssa Iovino del Comune di Francavilla al Mare riferiva che il minore era accudito amorevolmente dalla mamma e dai nonni materni, figure presenti ma discrete.
All’udienza del 6.7.2006 la signora F. A. insisteva nel chiedere l’affidamento esclusivo del figlio, aggiungendo che il C. A. non si era interessato del figlioletto neppure dopo la notifica del ricorso e che lo stesso dopo la nascita di C. G. non le aveva chiesto neppure telefonicamente (né in altro modo) notizie del figlio, mentre lei era stata sempre disponibile e favorevole alle visite al bimbo da parte del padre. Alla stessa udienza il signor C. A. (assistito dal suo difensore) chiedeva a questo Tribunale “la perdita della potestà genitoriale, perché non sento nessun legame affettivo, non avendo voluto né deciso di avere un figlio dalla signora F. A.”, la quale, sebbene avvertita della sua assoluta mancanza di volontà di avere un figlio (da lei), aveva deciso di portare avanti la gravidanza. Precisava il C. A. che aveva intrattenuto una relazione di breve durata con la F. A., con la quale non aveva nulla in comune; che aveva riconosciuto subito il figlio (perché suo dovere) e da subito aveva contribuito al suo mantenimento inviando tutti i mesi alla signora F. A., a mezzo assegno bancario, la somma di euro 250,00 (somma che era disposto ad adeguare annualmente secondo gli indici Istat), aggiungendo che era disposto a rimborsare alla F. A. la metà delle spese straordinarie da lei documentate.
Con istanza in data 15.5.2007 la signora F. A. sollecitava la definizione del procedimento, aggiungendo che il C. A. anche dopo l’udienza del 6.7.2006 non si era più fatto vivo e che si era reso addirittura irreperibile.
Alla stregua di tali circostanze di fatto ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di dichiarazione della decadenza del padre dalla potestà genitoriale, ricorrendo nel caso di specie tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 330 c.c..
Invero il C. A. si è sempre disinteressato del figlioletto (che pure ha riconosciuto quale figlio naturale, perché era suo dovere, a suo dire) e non è stato presente nei momenti più significativi della sua esistenza (né alla nascita e né al battesimo), limitandosi a vederlo appena quattro volte in due anni. Del resto il disinteresse del padre verso il figlioletto e la non accettazione del ruolo paterno emergono esplicitamente dalle parole dello stesso C. A., che all’udienza del 6.7.2006 ha chiesto “la perdita della potestà genitoriale”, precisando che non sente alcun legame affettivo verso il piccolo, “non avendo voluto né deciso di avere un figlio” dalla signora F. A., con la quale, a suo dire, non aveva in comune alcun sentimento né una stessa visione della vita.
Fondata e meritevole di accoglimento si appalesa la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, poiché emerge pacificamente dagli atti che, a fronte del disinteresse affettivo da parte del padre (che pure contribuisce al mantenimento del figlio esclusivamente dal punto di vista materiale, ma è da lui distante affettivamente ed emotivamente), la F. A., aiutata dai suoi genitori, provvede ad assistere materialmente e soprattutto moralmente il figlio, al quale garantisce tutto l’affetto ed il calore umano indispensabili per una crescita armonica ed equilibrata. La lontananza emotiva ed affettiva del C. A. dal piccolo (verso il quale egli non sente alcun legame affettivo, per sua esplicita ammissione) giustifica una deroga alla regola comune dell’affidamento condiviso introdotta dalla novella 54/2006. Quest’ultima legge ha infatti eliminato qualsiasi discriminazione tra i genitori sancendo un ruolo paritario degli stessi nell’educazione dei figli, ma non ha inteso costringere (e d’altronde non avrebbe potuto farlo) un genitore ad esercitare per forza e contro la sua volontà il ruolo genitoriale. È di intuitiva evidenza che in un caso come quello in esame (nel quale un padre dichiara espressamente di non nutrire alcun affetto per il figlio) nessuna legge può costringere una persona a manifestare un affetto che non sente o ad esercitare un ruolo genitoriale non voluto, come, del resto, insegna la massima di esperienza che ammonisce che nemo ad factum cogi potest.
P. Q. M.
sentito il P.M.M.;
visti gli artt. 330 ss. c.c.;
DICHIARA
il signor C. A. decaduto dalla potestà genitoriale sul figlio minore C. G..
Visto l’art. 317 bis in relazione agli artt. 155, 155 bis c.c. nel testo modificato dalla legge 54/2006;
DISPONE
l’affidamento esclusivo del minore C. G. alla madre signora F. A..
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
L’Aquila, 8.6.2007
Il Cancelliere
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni Manera

10 commenti »


Fabio

in questo caso, dopo la perdita, al padre che gli fanno??? civilmente e penalmente.

13 nov 2009, 12:19pm |

Mirco Minardi

Nulla.

17 nov 2009, 6:41am |

Luciana

Salve ho letto il seguente articolo e vorrei sapere dopo la perdita della podestà genitoriale, il padre decade da tutti gli obblighi verso il figlio, o meglio deve ancora versare il mantenimento mensile?anche se porta lo stesso cognome?

22 mar 2011, 4:34pm |

Mirco Minardi

@Luciana: permane l’obbligo di mantenimento

29 mar 2011, 6:19pm |

Arianna

solo una cosa: anch’io ho chiesto dopo 10 anni la decadenza ma sembra che il meccanismo innescato porti danni solo alla sottoscritta: assistenti sociali, psicologi, fastidi ecc… il padre nel periodo di “osservazione” ha recitato il ruolo della vittima, ora viene fuori quello che è veramente. L’azione legale non è finita, ma mi dicono che rischio che mi tolgano l’affidamento esclusivo. E’ vergognoso.

7 dic 2011, 12:46pm |

Salvo

salve… sono un ragazzo padre di soli 23 anni… sn diventato padre all’età di 21 anni…molto giovane e la madre molto più giovane,adesso ha 18 anni… nel mese di agosto portò mia figlia all’estero essendo madre e figlia di cittadinanza italiana e riconosciuta da me come figlia naturale… ci siamo separati dopo che la bambina ha compiuto i suoi 7 mesi…ho fatto subito ricorso al tribunale x l’affidamento condiviso ma hanno dato alla madre quello esclusivo col mio diritto di visita… adesso ho chiesto la modifica del decreto cioè l’affidamento esclusivo al padre…secondo voi me lo daranno?? gli sarà tolta la potestà genitoriale??? grazie…
distinti saluti…

28 gen 2012, 10:57am |

Salvo

sottolineo che la madre in 6 mesi me la fece vedere solo volte x 30 minuti circa alla volta…e parti con un decreto pendente in italia e,soprattutto a mia insaputa,quindi,senza manco chiedere a nessuno nè a me e tanto meno al tribunale di competenza…

28 gen 2012, 10:59am |

Mirco Minardi

@Salvo: ogni caso è a sè, impossibile dare una risposta senza conoscere in modo approfondito i fatti.

31 gen 2012, 9:40pm |

Anna

Sono una ragazza di 24anni con una bimba di 4anni riconosciuta da entrambi i genitori ma lasciata dal padre a 2 mesi e fino a oggi si è sempre disinteressato di lei senza passarle mai gli alimenti e denaro.Dalla nascita la bambina è stata sempre sotto il tetto della nonna materna con la nonna e con me. Essendo un ragazzo lui con la fedina sporca e non apposto con la testa quando ci vedeva x strada ci ferma avendo l’obbligo di vederla come una “bambola”, minacciandomi di portarmela via, e un gg a una festa c’è stato anche un rapimento da parte sua ma io da madre cn l’amore che ho x mia figlia l’ho rincorso e son riuscita a strappargliela dalle braccia, calmarla e portarla a casa.Da quel giorno gli ho fatto la denuncia di rapimento e minacce.Ho vinto la causa. E adesso vorrei fare l’affidamento definitivo a me oppure fargli cadere la patria potesta’ del padre.(anche perchè non sò dove sia e non saprei rintracciarlo)Vorrei un consiglio da lei.Grazie.

9 mag 2012, 9:14am |

Mirco Minardi

@Anna: Cara Anna, deve rivolgeri al tribunale per i minorenni. I comportamenti posti in essere dal padre giustificano a mio avviso la dichiarazione di decadenza dalla potestà. Buona fortuna.

10 mag 2012, 5:00pm |

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