Stiamo esaminando l’art. 346 che prevede una presunzione assoluta di rinuncia laddove la parte non riproponga le domande e le eccezioni non accolte.
Domanda: ma questa riproposizione deve essere contenuta necessariamente negli atti introduttivi?
Risposta: no, può essere manifestata anche in sede di precisazione delle conclusioni (ma non oltre quella). Vi ripropongo le argomentazioni svolte da Cass. 15427/2004 che faceva leva sul diverso meccanismo del giudizio di primo grado rispetto al secondo (allora però c’era anche l’udienza del 180, del 183 e del 184). Tuttavia il principio è stato ribadito anche recentemente (Corte Appello Milano, 20/06/2008; Corte dei Conti, 185/2007, Cass. Civ. 14964/2006).
Occorre premettere che da tempo, ad una giurisprudenza ...
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