Lex & Formazione

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15.02.10

Giudizio d’appello: art. 346 e mezzi di prova.

Postato in Aggiornamenti, Appello, Diritto processuale civile @ 7:45:47 da Mirco Minardi |  

Il problema è questo. Supponiamo che svoltasi l’istruttoria con l’assunzione delle prove A, B, C, D, E il giudice accolga la domanda ritenendo decisiva la prova A e superflue o irrilevanti le prove B, C, D, ed E.
L’appellato vincitore, è tenuto a riproporre all’attenzione del giudice d’appello tutte le prove, anche quelle ritenute superflue o irrilevanti?

La risposta è NO. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 346 c.p.c., nel considerare rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (o perché respinto o perché non esaminate) si riferisce a quelle ragioni delle parti in cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione nè le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione ad accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione” (Cass., sez. III, 19 giugno 1993, n. 6843, m. 482829, Cass., sez. II, 27 novembre 1999, n. 13270, m. 531582, Cass., sez. II, 6 aprile 2000, n. 4322, m. 535390, Cass., sez. V, 23 aprile 2002, n. 5895, m. 553941).

Occorre infatti distinguere tra i fatti costitutivi del diritto postulato con la domanda e i fatti dedotti quali fonti di prova dall’esistenza del diritto vantato. Se manca l’indicazione dei fatti costitutivi del diritto postulato, la domanda è indeterminata; se manca l’indicazione della prova la domanda è infondata. Ma solo i fatti costitutivi del diritto, quando siano plurimi, debbono essere riproposti in appello dalla parte vittoriosa che li aveva dedotti, quando il giudice di primo grado abbia accolto la domanda sulla base di uno di essi, ritenendo assorbiti gli altri (Cass., sez. I, 9 aprile 1983, n. 2520, m. 427383, Cass., sez. III, 23 ottobre 1999, n. 4303, m. 463918). I plurimi elementi di prova, quand’anche ritenuti in parte superflui dal giudice di primo grado, debbono invece essere valutati tutti dal giudice d’appello anche in mancanza di specifiche deduzione dell’appellato, perché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, “secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass., sez. III, 25 settembre 1998, n. 9592, m. 519152).

Cassazione civile , sez. I, 12 settembre 2003, n. 13430

Fatto

Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1992 il curatore del fallimento della Pons e Cantamessa s.p.a., dichiarato il 27 marzo 1991, propose azione revocatoria fallimentare nei confronti del Banco di Santo Spirito, cui successe poi la Banca di Roma s.p.a., chiedendo la dichiarazione d’inefficacia di pagamenti per L. 2.839.688.495 eseguiti da parte della società fallita mediante rimesse sul conto corrente aperto presso la banca convenuta.
Dedusse l’attore, a norma dell’art. 67 comma 2 legge fall., che le rimesse erano state effettuate nell’anno precedente la dichiarazione del fallimento, per di più successivamente alla stessa revoca dell’apertura di credito di cui la società poi fallita godeva; e che la consapevolezza da parte della banca dello stato di insolvenza della Pons e Cantamessa s.p.a. si desumeva dai seguenti dati:
a) il bilancio ufficiale al 31 dicembre 1989 evidenziava gravi problemi patrimoniali, finanziari ed economici;
b) molte banche avevano revocato sin dall’8 giugno 1990 i fidi concessi alla Pons e Cantamessa s.p.a., mentre altre banche già in precedenza avevano ridotto ai limiti delle disponibilità attive l’utilizzabilità dei conti;
c) nell’agosto 1990 erano risultati privi di copertura due assegni bancari per complessive L. 500.000.000 tratti dalla Pons e Cantamessa s.p.a. sul suo conto presso l’Istituto bancario San Paolo di Torino e versati sul conto della stessa società presso la Banca nazionale del lavoro;
d) dal 14 novembre 1990 numerosi protesti erano stati elevati sia nei confronti della Pons e Cantamessa s.p.a. sia nei confronti della società controllante Iniziative finanziarie s.p.a.;
e) nel dicembre 1990 numerose banche avevano intrapreso azioni esecutive sia nei confronti della Pons e Cantamessa s.p.a. sia nei confronti dei soci Iniziative finanziarie s.p.a. e Galmarini.
Disposta una consulenza contabile interpretativa del bilancio al 31 dicembre 1989, il Tribunale di Torino accolse la domanda, rilevando come da quel bilancio appunto si denumesse la prova che la banca convenuta fosse consapevole dello stato di insolvenza della Pons e Cantamessa s.p.a., e condannò quindi la Banca di Roma s.p.a. al pagamento della somma di L. 1.737.234.902, oltre interessi.
La sentenza, appellata dalla convenuta soccombente, fu però riformata dalla Corte d’appello di Torino, che respinse la domanda proposta dalla curatela fallimentare.
Ritennero i giudici d’appello:
a) dei cinque dati di fatto posti originariamente a fondamento della domanda, il tribunale aveva preso in considerazione solo quello relativo al bilancio di esercizio della società fallita, sicché per gli altri era intervenuta rinuncia da parte dell’attore appellato, che non li aveva riproposti nel giudizio d’appello;
b) non v’è prova dell’affettiva conoscenza da parte della banca del bilancio al 31 dicembre 1989 della società poi fallita e, comunque, la lettura di quel solo documento non sarebbe stata sufficiente a rendere conto dello stato di dissesto della Pons e Cantamessa s.p.a., ma sarebbe stata necessaria la consultazione anche del bilancio della controllante Iniziative finanziarie s.p.a., della cui conoscenza da parte della banca manca la prova.
Contro la sentenza ricorre ora per cassazione il curatore del fallimento, che propone due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Banca di Roma s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dall’art. 346 c.p.c. e mancanza di motivazione su punti decisivi della controversia, deducendo:
a) di avere esplicitamente riproposto in appello tutte le difese già spiegate con l’atto di citazione, come si desume dalla comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado;
b) che, comunque, quelle deduzioni non potevano intendersi abbandonate a norma dell’art. 346 c.p.c., perché si trattava di argomentazioni probatorie, non di domande ed eccezioni in sanno proprio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conoscenza da parte della Banca di Roma dei bilanci della Pons e Cantamessa s.p.a. e della Iniziative finanziaria s.p.a., lamentando che i giudici d’appello non abbiano ben valutato nè le prove desumibili dalla comune esperienza circa le modalità operative degli operatori finanziari nè le prove desumibili dalle testimonianze considerate e dalla accertata acquisizione di una situazione patrimoniale al 31 ottobre 1989 della società poi fallita.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato come sia del tutto errata l’applicazione che la corte torinese ha fatto dell’art. 346 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, “l’art. 346 c.p.c., nel considerare rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (o perché respinto o perché non esaminate) si riferisce a quelle ragioni delle parti in cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione nè le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione ad accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione” (Cass., sez. III, 19 giugno 1993, n. 6843, m. 482829, Cass., sez. II, 27 novembre 1999, n. 13270, m. 531582, Cass., sez. II, 6 aprile 2000, n. 4322, m. 535390, Cass., sez. V, 23 aprile 2002, n. 5895, m. 553941).
Occorre in realtà distinguere tra i fatti costitutivi del diritto postulato con la domanda e i fatti dedotti quali fonti di prova dall’esistenza del diritto vantato. Se manca l’indicazione dei fatti costitutivi del diritto postulato, la domanda è indeterminata; se manca l’indicazione della prova la domanda è infondata. Ma solo i fatti costitutivi del diritto, quando siano plurimi, debbono essere riproposti in appello dalla parte vittoriosa che li aveva dedotti, quando il giudice di primo grado abbia accolto la domanda sulla base di uno di essi, ritenendo assorbiti gli altri (Cass., sez. I, 9 aprile 1983, n. 2520, m. 427383, Cass., sez. III, 23 ottobre 1999, n. 4303, m. 463918). I plurimi elementi di prova, quand’anche ritenuti in parte superflui dal giudice di primo grado, debbono invece essere valutati tutti dal giudice d’appello anche in mancanza di specifiche deduzione dell’appellato, perché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, “secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass., sez. III, 25 settembre 1998, n. 9592, m. 519152).
Nel caso previsto dall’art. 67 comma 2 legge fall. i fatti costitutivi del diritto esercitato con l’azione revocatoria fallimentare sono due: il pagamento di un debito liquido ed esigibile eseguito nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento; la consapevolezza del creditore circa lo stato di dissesto del debitore.
E secondo la giurisprudenza di questa Corte “la prova della conoscenza, da parte dell’”accipiens”, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito può legittimamente fondarsi su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, tali, cioè, da lasciar ragionevolmente presumere una conoscenza effettiva, e non meramente potenziale, del predetto stato” (Cass., sez. I, 7 agosto 1997, n. 7298, m. 506521, Cass., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3956, m. 514605, Cass., sez. I, 28 aprile 1998, n. 4318, m. 514941, Cass., sez. I, 12 maggio 1998, n. 4769, m. 515343, Cass., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11060, m. 520361, Cass., sez. I, 11 novembre 1998, n. 11369, m. 520605, Cass., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719, m. 543685, Cass., sez. I, 28 agosto 2001, n. 11289, m. 549092).
Nel caso in esame, allo scopo di far fronte all’onere probatorio che gli incombeva, il curatore del fallimento della Pons e Cantamessa s.p.a. ha dedotto in giudizio cinque dati di fatto dai quali potesse ragionevolmente desumersi la consapevolezza della Banca di Roma circa lo stato di dissesto della società poi fallita.
I giudici di primo grado hanno ritenuto sufficiente uno solo di questi dati, per provare il fondamento dell’azione esercitata dal curatore fallimentare; e hanno, quindi, considerato superflui gli altri elementi di prova dedotti dall’attore. Ma, impugnata la sentenza di primo grado, la valutazione di superfluità di quelle prova non esimeva la Corte d’appello dal considerare unitariamente l’intero complesso delle prove comunque acquisite al giudizio, al fine di stabilire se, al momento della ricezione dei pagamenti effettuati dalla società poi fallita, la banca convenuta fosse consapevole del suo stato di dissesto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di azione revocatoria fallimentare, come s’è detto, “la sussistenza del requisito della “scientia decoctionis” può essere dimostrata anche attraverso presunzioni, che risultino da una serie di indizi tra loro concordanti” (Cass., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 656, m. 533040); e “i caratteri di gravità, precisione e concordanza non debbono essere ricercati soltanto nei singoli elementi indiziari che concorrono a formare la prova presuntiva, ma, una volta accertata la positività parziale, o almeno potenziale, di efficienza probatoria dei detti elementi, occorre procedere ad una loro valutazione complessiva al fine di accertare se, nella composizione dei singoli elementi utilizzabili, si possa pervenire al risultato di un’idonea prova presuntiva” (Cass., sez. I, 11 novembre 1977, n. 4873, m. 388477, Cass., sez. II, 7 agosto 1979, n. 4568, m. 401081).
Ne consegue che, fondato il primo motivo del ricorso, ne risulta assorbito il secondo, perché è necessario che i giudici d’appello hanno compiuto degli elementi di prova desumibili dal bilancio della società valutino complessivamente tutti gli elementi indiziari prospettati dall’attore.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

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