16.05.09
E’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica eseguita presso il procuratore extra districtum?
La società Alfa elegge domicilio presso il procuratore esercente extra districtum “nonchè” presso la Cancelleria del giudice adito, il quale rigetta la domanda.
La sentenza viene notificata dalla parte vincitrice presso il domicilio del procuratore. Decorsi trenta giorni, la soc. Alfa propone appello che viene dichiarato tardivo.
Ricorre quindi in Cassazione, lamentandosi che il giudice del gravame abbia ritenuta idonea a far decorrere il termine breve la notifica avvenuta al procuratore esercente extra districtum, in violazione dell’art. 82 R.D. 1394/37.
Art. 82.
[I procuratori], i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
Ma la Cassazione (sent. 9349/2009) rigetta il ricorso con queste motivazioni:
- anzitutto il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 è applicabile anche dopo l’entrata in vigore della L. 24 febbraio 1997, n. 27, artt. 1 e 6, atteso che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, non ha eliminato l’attività procuratoria (Cass. n. 6692/2002);
- il cit. art. 82, comma 2 – in base al quale, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria si deve interpretare nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, “possono” legittimamente essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice, non implicando ciò, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario;
- la suddetta norma, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacchè, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge (Cass. civ., Sez. 2^, 04/05/2005, n. 9225; Cass. civ. sez. 1^, 15/02/2000, n. 1700; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/11/1995, n. 12064).
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Gentile avvocato,
ho vinto una causa di lavoro (1° grado)
L’amministrazione si è avvalso del suo funzionario, pertanto il mio avvocato ha notificato la sentenza presso la stessa amministrazione e non presso l’avvocatura dello Stato (che non c’entra)
Il termine breve dovrebbe, ai sensi dell’art. d285 c.p.c., che rinvia a tal fine all’art. 170, primo e terzo comma, c.p.c., decorrere dal giorno della notifica all’amministrazione.
Fin qua tutto regolare, ma il mio avvocato (distratto??Non si è reso conto che l’avvocatura non c’entrava) ha notificato all’amministrazione con relata “titolo esecutivo”, anzichè con relata “per copia conforme” (come avrebbe dovuto se leggeva bene le carte/sentenza)
La domanda:
è valido sempre il “termine breve” dei 30 giorni dalla relata di notifica “titolo esecutivo”, se si considera che l’amministrazione si è avvalsa del proprio funzionario.
Grazie