28.11.11
CTU: non tutti i giudici si limitano a leggere l’ultima pagina della relazione
“Come si contesta una CTU“. Il nuovo ebook dell’Avv. Mirco Minardi su www.lexformazione.it
Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it
Ecco un esempio di come si fa il mestiere di giudice. Classico colpo di frusta; il CTU accerta un danno permanente del 2%, con una ITT di giorni 20 e una ITP di altrettanti giorni 20. Non soddisfatto del risarcimento ottenuto dal Giudice di Pace, l’attore appella la sentenza ma ad attenderlo c’è il dott. Marco Rossetti, che di danno non patrimoniale e di CTU se ne intende e anche molto.
Il dott. Rossetti smonta punto per punto la CTU. Il consulente, infatti, per porre la propria diagnosi, può ritenere esistenti solo quei fatti che siano processualmente provati, cioè solo quei fatti che anche il giudice potrebbe porre a base della decisione. In altri termini, il c.t.u. medico legale non gode di maggiore libertà rispetto al giudice, nel ritenere accertato un fatto oggettivo: o tale circostanza è processualmente provata – in senso tecnico -, ed allora potrà essere posta dal c.t.u. a base delle proprie argomentazioni; ovvero non è provata, ed allora non potrà essere utilizzata né dal giudice, né dal c.t.u..
La relazione, secondo il Tribunale, è altresì carente nel metodo, perché la caratteristica del comizio sintomatico che accompagna una distrazione del rachide cervicale conseguita ad un colpo di frusta è di essere, in larga parte, di difficile accertamento oggettivo. Il dolore alla digitopressione, la riduzione dei movimenti dell’articolazione, l’attenuazione della lordosi, sono tutti dati condizionabili dalla collaborazione, cosciente o meno, del soggetto leso. Pertanto il medico-legale chiamato ad accertare l’esistenza di postumi permanenti in seguito al meccanismo del colpo di frusta non segue una corretta procedura gnoseologica, ed anzi compie un grave errore, ove utilizzi esclusivamente quanto dichiarato dal periziato per porre la propria diagnosi, senza alcun riscontro oggettivo. Il periziato infatti si trova nella particolarissima situazione di essere oggetto della perizia, ma di essere altresì soggetto del processo, e portatore di interessi economicamente apprezzabili nel processo stesso. L’ausiliario non può dunque arrestarsi a quanto riferito dal periziato, ma deve verificarlo scientificamente, controllarlo obiettivamente, giustificarlo medico-legalmente.
Nel caso in esame il c.t.u. ha posto una diagnosi di cervicopatia in assenza di riscontri medicolegalmente validi, cioè utilizzabili come prova ragionevole, e sulla scorta unicamente:
a) delle dichiarazioni del periziato;
b) di un referto di Pronto Soccorso, nel quale vennero diagnosticati “dieci giorni salvo complicazioni”;
c) di una storia clinica documentata del paziente che cessa il 28.5.2003 (data dell’ultimo certificato di spesa per massaggi), e cioè ben 17 mesi prima della visita peritale, eseguita il 8.10.2004.
Secondo il giudice, premesso che non è logicamente credibile né razionalmente verosimile che un soggetto il quale a un anno e mezzo dal sinistro lamenti ancora dolori non abbia mai, medio tempore, sentito il bisogno di farsi visitare o di curarsi, non si comprende nel caso di specie da quali fonti di prova processualmente utilizzabili il c.t.u. abbia acquisito le convinzioni espresse nella c.t.u., e cioè che:
(a) “malgrado alcune consulenze mediche, [la vittima] attese alle proprie abituali occupazioni solo parzialmente e con notevole difficoltà ;
(b) “nel trauma subito nell’incidente si sono probabilmente [sic] verificate delle lesioni o risentimenti capsulo-legamentosi e muscolari a cui è conseguita un’evoluzione con insufficiente riparazione spontanea che ha dato origine ad una condizione di stress antifisiologico con flogosi cronica soggetta a frequenti riacutizzazioni e conseguente quadro sintomatologico come riferito oggi dal periziando” .
Se il c.t.u. avesse fatto correttamente e scrupolosamente il suo dovere, scrive il dott. Rossetti, nel caso di specie avrebbe dovuto trarre una sola conclusione, processualmente e medicolegalmente valida: e cioè che in assenza di riscontri radiografici, in assenza di una storia clinica documentata, in assenza di esami specialistici attendibili e cronologicamente prossimi alla data della visita peritale, non poteva concludere per la esistenza di postumi permanenti, dei quali in atti non esisteva altra prova che le dichiarazioni dell’attore.
La consulenza di ufficio viene censurata anche per quanto attiene la durata della invalidità temporanea assoluta, quantificata dal c.t.u. in 20 giorni. Con l’espressione “invalidità temporanea assoluta” (altri, meno correttamente, preferisce parlare di “inabilità ”: ma quest’ultimo è concetto che attiene al profilo del lucro cessante, non del danno biologico), si suole designare quell’aspetto del danno alla salute consistente nella forzosa rinuncia, per tutto il periodo della malattia, allo svolgimento delle proprie ordinarie attività esistenziali. In particolare, si ha “invalidità temporanea assoluta”, allorché l’individuo leso sia del tutto impossibilitato a svolgere, durante la malattia, le ordinarie attività esistenziali: vestirsi, lavarsi, camminare, eccetera.
Ebbene, urta contro la logica (art. 2727 c.c.) e contro nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.) affermare – come ha fatto il c.t.u. – che a causa di una modesta distrazione del rachide cervicale l’individuo possa essere costretto a rinunciare in toto alle ordinarie attività dell’esistenza, al pari – ad esempio – di chi abbia riportato gravissimi politraumatismi, o fratture multiple, o versi in coma. Che l’appellante abbia attraversato un periodo di malattia, può tranquillamente ammettersi: che tale malattia l’abbia costretto all’inattività assoluta (cioè totale, irremissibile, omniassorbente, impeditiva di tutte le funzioni esistenziali) è semplicemente assurdo, ed il solo sostenerlo varrebbe negare l’evidenza (cfr. in terminis, Pret. Cassino 20.7.1999, in Nuovo dir., 1999, 729; Trib. Roma 3.8.1998, Morgillo c. SAI, inedita; Trib. Roma 30.7.1998, Amato c. Lloyd, inedita).
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
– Sez. XIII Civile -
in persona del giudice unico, dott. Marco Rossetti, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, C. P. conveniva dinanzi al giudice di pace di Roma A. B., N. B. e la Aurora Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, ascritto a responsabilità di N. B. (conducente), A. B. (proprietario del veicolo) e della Aurora s.p.a. (assicuratore della r.c.a.).
Con sentenza 20.9.2005 n. 37428 il giudice di pace accoglieva in parte la domanda.
Tale sentenza viene ora impugnata da C. P., il quale a fondamento del gravame allega che il giudice di pace:
- ha omesso di liquidare il danno morale;
- ha errato nell’individuare il valore monetario del punto d’invalidità da porre a base della liquidazione del danno alla salute;
- ha erroneamente rigettato la domanda di ristoro del danno da “fermo tecnico”;
- ha sottostimato il danno al veicolo, liquidando una somma inferiore di 9 euro rispetto al danno effettivo;
- ha errato nel compensare le spese di lite.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna degli appellati al risarcimento dei danni ulteriori sopra indicati.
Si costituiva la sola Aurora, chiedendo il rigetto del gravame.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27.11.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminato in primo luogo, per anteriorità logica, il motivo di gravame col quale l’appellante si duole della erronea liquidazione del danno biologico. Dall’accoglimento di tale motivo dipende infatti la aestimatio del danno morale, del quale l’appellante lamenta l’omessa liquidazione.
Come accennato, col motivo in esame l’appellante si duole di una erronea individuazione, da parte del giudice di I grado, dei criteri imposti dalla legge per la aestimatio del danno da lesione della salute, ed in particolare del valore monetario del c.d. punto di invalidità .
1.1. Nel sistema adottato dall’art. 5 della l. 57/2001, vigente ratione temporis al momento della decisione, ed oggi trasfuso nell’art. 139 d. lg. 209/05 (codice delle assicurazione), la liquidazione del danno biologico permanente avviene col sistema c.d. del punto variabile d’invalidità . In virtù di questo sistema, il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato in corpore per il valore monetario, stabilito dalla legge, del singolo punto d’invalidità . Tale ultimo valore non è tuttavia fisso, ma cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere dell’invalidità .
In un sistema siffatto la scelta del valore monetario corretto da porre a base del calcolo dipende dunque dal grado di invalidità permanente.
Pertanto, per stabilire se il giudice di pace abbia correttamente determinato in euro 935 il risarcimento del danno biologico permanente, occorre preliminarmente stabilire se correttamente quel giudice abbia ritenuto che nel caso di specie dal sinistro fossero derivati postumi permanenti nella misura del 2%.
1.2. E’ doveroso premettere a tale indagine che essa non può ritenersi impedita dalla circostanza che nessuna delle parti si sia doluta, in questa sede, della determinazione del grado di invalidità permanente da parte del giudice di pace (che ha recepito in toto, sul punto, le conclusioni del consulente d’ufficio).
Infatti con recente decisione le Sezioni Unite della Corte di cassazione, componendo i precedenti contrasti sul punto, hanno stabilito che l’impugnazione della sentenza avente ad oggetto la liquidazione del danno aquiliano compiuta dal giudice di I grado attribuisce al giudice d’appello il potere dovere di riesaminare ex novo tutte le componenti del danno medesimo (Cass. sez. un. 5.4.2007 n. 8520, inedita).
A questa conclusione la S.C. è pervenuta osservando che la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, “può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame”.
Ora, poiché per “capo autonomo della sentenza” deve intendersi solo quello che risolve una questione dotata di una propria individualità ed autonomia, se ne è tratta la conclusione che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che, investito del riesame dei criteri di liquidazione del danno, provveda ex officio a rideterminarne il contenuto complessivo, e segnatamente la sussistenza e l’entità delle sue varie componenti o “poste risarcitorie” (Cass. sez. un. 8520/07, cit., §§ 13.5 e ss. dei “Motivi della decisione”).
1.3. Ciò premesso in iure, può ora passarsi ad esaminare in facto la correttezza della liquidazione del danno biologico permanente da parte del giudice di I grado.
A tale quesito va data risposta affermativa, sia pure per motivazioni diverse da quella adottate nella sentenza impugnata.
Il giudice di pace ha liquidato il danno biologico permanente ritenendo dimostrata, nella specie, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 2%. Il giudicante è pervenuta a tale conclusione ritenendo “corretta e scevra da vizi logici” la analoga valutazione compiuta dal c.t.u..
Tuttavia appare sin troppo evidente che la valutazione dell’ausiliario nel giudizio di I grado non fu né corretta, né “scevra da vizi logici”.
1.3.1. Nel pervenire alle proprie conclusioni circa la sussistenza di postumi permanenti, il c.t.u. nominato in I grado ha osservato:
“Risulta dall’anamnesi e dalla documentazione esibita che il periziando il giorno 07/04/2003 rimase coinvolto in un incidente stradale in cui riportò una contrattura dei muscoli cervicali posteriori ed una contusione al polso dx (…).
A causa delle lesioni subite nell’incidente fu costretto a sopportare una breve ma fastidiosa convalescenza durante la quale, malgrado alcune consulenze mediche, attese alle proprie abituali occupazioni solo parzialmente e con notevole difficoltà .
In base a quanto di comune esperienza si può dedurre che il periodo necessario al superamento della fase clinica delle lesioni sia stato di giorni 20 di incapacità temporanea assoluta con un ulteriore periodo di incapacità temporanea al 50% di giorni 20.
L’obiettività clinica riscontrata in sede medico-legale ha oggi evidenziato la presenza di una limitazione ai gradi estremi dell’articolarità del rachide cervicale.
Nel trauma subito nell’incidente si sono probabilmente verificate delle lesioni o risentimenti capsulo-legamentosi e muscolari a cui è conseguita un’evoluzione con insufficiente riparazione spontanea che ha dato origine ad una condizione di stress antifisiologico con flogosi cronica soggetta a frequenti riacutizzazioni e conseguente quadro sintomatoIogico come riferito oggi dal periziando.
Tali patologie hanno di solito una prognosi poco favorevole che condiziona necessariamente il recupero soltanto parziale delle strutture lese e la permanenza di postumi che possono presentare un’evoluzione progressiva, tenuto presente anche del gravoso impegno funzionale statico e dinamico del capo nei comuni atti quotidiani. Si riscontra quindi la congruità dell’evoluzione del quadro clinico (…)”.
1.3.2. La motivazione sopra trascritta non costituisce null’altro che una illazione, ed è erronea nei presupposti di fatto e carente nel metodo medico legale.
Essa è carente nei presupposti di fatto perché il c.t.u. ha ritenuto esistente sia un nesso causale tra fattore traumatico e lesioni; sia un nesso causale tra lesioni e postumi, per suffragare i quali non vi è in atti alcun idoneo elemento.
E’ doveroso ricordare, al riguardo, che il c.t.u. medico legale, per porre la propria diagnosi, può ritenere esistenti solo quei fatti che siano processualmente provati, cioè solo quei fatti che anche il giudice potrebbe porre a base della decisione. In altri termini, il c.t.u. medico legale non gode di maggiore libertà rispetto al giudice, nel ritenere accertato un fatto oggettivo: o tale circostanza è processualmente provata – in senso tecnico -, ed allora potrà essere posta dal c.t.u. a base delle proprie argomentazioni; ovvero non è provata, ed allora non potrà essere utilizzata né dal giudice, né dal c.t.u..
La relazione sopra trascritta è altresì carente nel metodo, perché la caratteristica del comizio sintomatico che accompagna una distrazione del rachide cervicale conseguita ad un colpo di frusta è di essere, in larga parte, di difficile accertamento oggettivo. Il dolore alla digitopressione, la riduzione dei movimenti dell’articolazione, l’attenuazione della lordosi, sono tutti dati condizionabili dalla collaborazione, cosciente o meno, del soggetto leso. Pertanto il medico-legale chiamato ad accertare l’esistenza di postumi permanenti in seguito al meccanismo del colpo di frusta non segue una corretta procedura gnoseologica, ed anzi compie un grave errore, ove utilizzi esclusivamente quanto dichiarato dal periziato per porre la propria diagnosi, senza alcun riscontro oggettivo. Il periziato infatti si trova nella particolarissima situazione di essere oggetto della perizia, ma di essere altresì soggetto del processo, e portatore di interessi economicamente apprezzabili nel processo stesso. L’ausiliario non può dunque arrestarsi a quanto riferito dal periziato, ma deve verificarlo scientificamente, controllarlo obiettivamente, giustificarlo medico-legalmente.
1.3.3. Alla luce di queste due premesse, si osserva che nel caso in esame il c.t.u. ha posto una diagnosi di cervicopatia in assenza di riscontri medicolegalmente validi, cioè utilizzabili come prova ragionevole, e sulla scorta unicamente:
a) delle dichiarazioni del periziato;
b) di un referto di Pronto Soccorso, nel quale vennero diagnosticati “dieci giorni salvo complicazioni”;
c) di una storia clinica documentata del paziente che cessa il 28.5.2003 (data dell’ultimo certificato di spesa per massaggi), e cioè ben 17 mesi prima della visita peritale, eseguita il 8.10.2004.
Ora, premesso che non è logicamente credibile né razionalmente verosimile che un soggetto il quale a un anno e mezzo dal sinistro lamenti ancora dolori non abbia mai, medio tempore, sentito il bisogno di farsi visitare o di curarsi, non si comprende nel caso di specie da quali fonti di prova processualmente utilizzabili il c.t.u. abbia acquisito le convinzioni espresse nella c.t.u., e cioè che:
(a) “malgrado alcune consulenze mediche, [la vittima] attese alle proprie abituali occupazioni solo parzialmente e con notevole difficoltà ;
(b) “nel trauma subito nell’incidente si sono probabilmente [sic] verificate delle lesioni o risentimenti capsulo-legamentosi e muscolari a cui è conseguita un’evoluzione con insufficiente riparazione spontanea che ha dato origine ad una condizione di stress antifisiologico con flogosi cronica soggetta a frequenti riacutizzazioni e conseguente quadro sintomatoIogico come riferito oggi dal periziando” .
Se il c.t.u. avesse fatto correttamente e scrupolosamente il suo dovere, nel caso di specie avrebbe dovuto trarre una sola conclusione, processualmente e medicolegalmente valida: e cioè che in assenza di riscontri radiografici, in assenza di una storia clinica documentata, in assenza di esami specialistici attendibili e cronologicamente prossimi alla data della visita peritale, non poteva concludere per la esistenza di postumi permanenti, dei quali in atti non esisteva altra prova che le dichiarazioni dell’attore.
1.3.4. La consulenza di ufficio non poteva poi essere condivisa nemmeno per quanto attiene la durata della invalidità temporanea assoluta, quantificata dal c.t.u. in 20 giorni.
Con l’espressione “invalidità temporanea assoluta” (altri, meno correttamente, preferisce parlare di “inabilità ”: ma quest’ultimo è concetto che attiene al profilo del lucro cessante, non del danno biologico), si suole designare quell’aspetto del danno alla salute consistente nella forzosa rinuncia, per tutto il periodo della malattia, allo svolgimento delle proprie ordinarie attività esistenziali. In particolare, si ha “invalidità temporanea assoluta”, allorché l’individuo leso sia del tutto impossibilitato a svolgere, durante la malattia, le ordinarie attività esistenziali: vestirsi, lavarsi, camminare, eccetera.
Orbene, urta contro la logica (art. 2727 c.c.) e contro nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.) affermare – come ha fatto il c.t.u. – che a causa di una modesta distrazione del rachide cervicale l’individuo possa essere costretto a rinunciare in toto alle ordinarie attività dell’esistenza, al pari – ad esempio – di chi abbia riportato gravissimi politraumatismi, o fratture multiple, o versi in coma. Che l’appellante abbia attraversato un periodo di malattia, può tranquillamente ammettersi: che tale malattia l’abbia costretto all’inattività assoluta (cioè totale, irremissibile, omniassorbente, impeditiva di tutte le funzioni esistenziali) è semplicemente assurdo, ed il solo sostenerlo varrebbe negare l’evidenza (cfr. in terminis, Pret. Cassino 20.7.1999, in Nuovo dir., 1999, 729; Trib. Roma 3.8.1998, Morgillo c. SAI, inedita; Trib. Roma 30.7.1998, Amato c. Lloyd, inedita).
1.4. Da quanto sin qui esposto consegue che il giudice di pace ha sì errato nella liquidazione del danno biologico, ma per eccesso e non per difetto: egli ha infatti ha ritenuto di ravvisare sia un pregiudizio di natura permanente in assenza di qualsiasi elemento obiettivo; sia una invalidità temporanea assoluta in contrasto con evidenti ragioni di logica e buon senso.
Il primo motivo di appello deve essere, di conseguenza, rigettato.
2. Col primo motivo d’appello l’appellante si duole della omessa liquidazione del danno c.d. morale (recte, non patrimoniale) ex art. 2059 c.c..
Anche tale motivo è infondato.
E’ vero infatti che il giudice di I grado ha omesso qualsiasi pronuncia in merito alla richiesta di risarcimento del danno in questione, ma è altresì vero che, per quanto già esposto, all’attore è stato liquidato il danno biologico permanente in assenza di prova. Di conseguenza il relativo importo già incassato dall’attore (euro 935), che non sarebbe stato dovuto, compensa in misura superiore al dovuto il pregiudizio puramente morale.
3. Col terzo motivo d’appello C. P. si duole dell’omessa liquidazione del danno c.d. da “fermo tecnico”.
Anche questo motivo è infondato.
Con l’espressione “fermo tecnico” si suole designare il danno che avrebbe subito il proprietario o l’utilizzatore di un auto-veicolo, per non averne potuto disporre durante il periodo in cui il mezzo è stato affidato ad una officina per le necessarie riparazioni.
I criteri in base ai quali accertare e liquidare questo tipo di danno sono alquanto controversi in giurisprudenza.
Possono essere, al riguardo, individuati tre orientamenti ben distinti.
3.1. Secondo un primo orientamento, invocato dall’appellante, il cosiddetto danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, anche in difetto di prova documentata circa il tipo di danno in oggetto, laddove dall’esame delle circostanze lo stesso sia stato seni-plicemente accertato o sia altamente probabile in base all’id quod plerumque accidit (Giud. Pace Ancona, 8 luglio 1996 n. 146, in Riv. giur. circolaz. trasp. 1999, 820; Giud. pace Casamassima 31 dicembre 1996, in Arch. circolai, 1997, 530; Giud. pace Casamassima 6 maggio 1996, ivi, 1996, 558; Trib. Palermo 23 novembre 1988, in Temi siciliana, 1989, 235; Pret. Messina 19 dicembre 1980, in Resp. civ.,1981, 494).
A questo orientaniento paiono aderire anche alcune pronunce della S.C., ove si legge che “il co-siddetto danno da ‘fermo tecnico’, subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale, può ben essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria” (Cass. 3 aprile 1987 n. 3234, in Arch. circolaz. 1987, 677; nello stesso senso, Cass. 28 agosto 1978 n. 4009, in Riv. giur. circolaz. trasp. 1979, 280), e ciò in quanto “l’autoveicolo è (…), anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.
3.2. Per un secondo orientamento, invece, nulla può essere riconosciuto per fermo tecnico e per svalutazione del veicolo danneggiato, qualora l’attore non fornisca in proposito alcun elemento di prova e di valutazione al giudicante (Giudice di pace Varallo, 22-03-2002, in Giudice di pace, 2003, 29; Trib. Napoli 15.4.1998, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1999, 761; Pret. Spoleto 15 luglio 1992, in Arch. circolaz., 1993, 447; Trib. Montepul-ciano 22 marzo 1993, ivi, 1993, 800; Trib. Biella 16 dicembre 1991, ivi, 1992, 842; Trib. Arezzo 27 novembre 1991, ivi, 1992, 361; Pret. La Spezia 24 maggio 1990, ivi, 1991, 325; Pret. Reggio Calabria 9 maggio 1980, in Resp. civ.,1981, 494).
Particolarmente significativa, a questo riguardo, è la decisione resa da Trib. Pisa 13 agosto 1990, in Arh. circolaz., 1991, 325, ove si legge che “in materia di danno da cosiddetto “fermo tecnico” incombe sul danneggiato l’onere di provare l’obiettiva entità del danno provocatogli dall’inerzia del smezzo con riguardo all’uso cui questo era adibito, ai ricavi che se ne producevano, ed alle possibilità di utilizzo che sono i maste precluse proprio in dipendenza della forzata sosta del veicolo nello specifico periodo al quale la domanda di risarcimento si riferisce: ne consegue che, ove tale prova non sia fornita con la sufficiente precisione, il danno non può essere liquidato che in via equitativa”.
Anche questo secondo orientamento è stato condiviso in diverse occasioni dalla S.C., la quale ha affermato che il c.d. “danno da fermo tecnico” non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., sez. III, 19-11-1999, n. 12820, in Arch. circolaz., 2000, 130).
3.3. Nel perdurare dei contrasti, questo Tribunale è da tempo incline a ritenere preferibile il secondo degli orientamenti sopra ricordati, per varie ragioni:
(a) perché affermare che il danno c.d. da fermo tecnico sia in re ipsa significa di fatto introdurre una ipotesi di responsabilità oggettiva, senza alcuna possibilità di difesa per il convenuto;
(b) perché nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art. 116 c.p.c.) rendono edotti che il temporaneo fermo di un veicolo può non di rado rappresentare in un fatto privo di qualsiasi conseguenza negativa sul patrimonio del proprietario (si pensi all’ipotesi di chi possieda o disponga di più veicoli, non utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa);
(c) perché la riparazione del veicolo può addirittura tradursi in un apprezzamento del valore dello stesso (nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma 26.1.2004, Sposato c. Mondello, inedita; Trib. Roma 24.10.1996, Trasmondi c. Tirrena; Trib. Roma 17.1.1997, Taranto c. D’Eass; Trib. Roma 28.11.1997, Raganelli c. Savi Trasporti, inedite).
4. Col quarto motivo l’appellante si duole della sottostima del danno al veicolo, quantificata in 9 (nove) euro.
Quale che sia la fondatezza nel merito di tale doglianza, essa resta assorbita dalla circostanza che all’appellante, per quanto già esposto, sono stati liquidati danni inconsistenti (il danno biologico permanente e quello da invalidità temporanea assoluta), e tale liquidazione non dovuta rende irrilevante il preteso errore di 9 euro nella liquidazione del danno al veicolo.
5. Infine, col quinto motivo di gravame l’appellante lamenta la compensazione delle spese del giudizio di I grado.
Anche tale motivo è infondato.
Con l’atto di citazione l’attore aveva domandato la condanna dei convenuti al pagamento di euro 2.173,07 più accessori. Tale domanda venne invece accolta nella minor somma di euro 829,03. con liquidazione che – per quanto esposto in precedenza – appare certamente sovrastimata rispetto al danno effettivo, per come provato nel corso del giudizio.
L’evidente iato tra petitum e decisum costituisce un giusto motivo per compensare le spese di lite, in quanto è ragionevole ritenere che più miti pretese da parte del danneggiato avrebbero verosimilmente potuto favorire un accordo transattivo, evitando il ricorso alla lite giudiziaria.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-) rigetta la domanda come proposta da C. P. nei confronti di A. B., N. B. e della Aurora Assicurazioni s.p.a.;
-) condanna C. P. alla rifusione in favore di A. B., N. B. e della Aurora Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 100 per spese; euro 750 per diritti di procuratore; euro 1.500 per onorari di avvocato, per complessivi euro 2350, oltre spese generali ex art. 14 d.m. 8.4.2004 n. 127, I.V.A. e C.N.A..
Così deciso in Roma, nella tredicesima sezione civile del Tribunale, addì 15.4.2007.
Il Giudice est.
(dott. Marco Rossetti)
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Il CTU (nella specie geometra) commette errori grossolani. come ad esempio “l’accertamento” di esistenza di infiltrazioni d’acqua (assolutamente inesistenti) lamentate (dall’attore)e distacco dell’intonaco del soffitto per ossidazione dei ferri di armatura. L’ossidazione in vero è stata prodotta dal fenomeno di “carbontazione” e dalla presenza di coluri (sali) negli inerti impiegati nel conglomerato cemetizio. Sono stati richieste al giudice ulteriori e sempliccime indagini (in situ e in laboratorio) che avrebbero accertato inequivocabilnmente l’esistenza dei fenomeni sommariamente rappresentati e di cui erano evidenti inequivocabili segnali. IL CTU in quanto ausiliare del giudice a mio avviso gode di pregogative che vanno ben al di la delle sue conoscenze e/o esprienze. In effetti, per certi versi, egli si sostituisce al giudice che di norma avvalora la sua consulenza anche se moltio carente. Il giudice ha quindi subordinato l’effettuazione delle ulteriori indagini richieste, che avrebbero implicato una spesa davvero esigua (max 500/600 euro), per le quali lo stesso CTU si è espresso negativamente. In questo modo ha mortificato la professionalità del CTP in maniera molto evidente solo per essere stato nominato CTU e quindi ausiliare del giudice. Mi chiedo in questi casi se non sarebbe stato più garantista per la giustizia autorizzare le ulteriori indagini. IL CTU di norma non una preparazione giuridica. Non fa alcun concorso e può essere iscritto all’Albo dei Consulenti giudiziari solo se iscritto al relativo albo e non abbia subìto ondanne penali di una certa rilevamza.
Requisiti che di norma sono posseduti dai CTP.
In questi casi c’è responsabilità del giudice? E’ possibile provare una certa malafede (ovvero disconoscenza dei fenomeni di degrado del calcestruzzo)da parte del CTU?
L’eventuale ricorso in appello (stante i tempi) potrebbe nel frattempo determinare l’eventaule crollo della struttura in questione con risvolti assolutamente “incontrollabili”
In questi casi chi paga???