Lex & Formazione

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21.01.12

Come si contesta una ctu: una possibile introduzione.

Postato in Aggiornamenti @ 16:38:46 da Mirco Minardi |  

«Non c’è bisogno di avvertire che il successo della perizia dipende, prima di tutto e sopra tutto, dalla scelta del perito, alla quale non di rado i giudici procedono senza ponderazione, piuttosto con il criterio di procurare una occasione di guadagno a dei postulanti che con quello di mettere “the right man on the right place”».

Francesco Carnelutti

*Estratto dall’ebook “Come si contesta una ctu” scritto dall’Avv. Mirco Minardi e di prossima pubblicazione.

L’oggetto di questo saggio riguarda la consulenza tecnica d’ufficio. Non affronteremo però l’argomento sotto il profilo, per così dire, statico, bensì sotto quello dinamico. Analizzeremo cioè la fase dello svolgimento della consulenza, concentrandoci sui doveri, sui poteri e sui limiti del consulente. Vedremo poi in quali casi e con quali forme è possibile contestare le risultanze della consulenza tecnica.

È inutile sottolineare quale importanza abbia la consulenza tecnica nel processo civile, specie in un mondo, quale è quello di oggi, dominato dalla tecnica. Pur non disponendo di statistiche, dagli operatori del diritto e in specie dagli avvocati è percepito che raramente il giudice si discosta dalle conclusioni formulate dal tecnico da lui nominato. Crediamo, pur senza poterlo provare, che si tratti di una percezione esatta. Eppure, il modo in cui oggi (ma forse da sempre) viene prima iscritto, poi nominato, quindi valutato un tecnico, pone seri dubbi sulla maggiore attendibilità della consulenza tecnica d’ufficio.

Secondo le intenzioni del legislatore del ’40, infatti, il ctu non è un tecnico qualsiasi, ma un soggetto dotato di “speciale competenza tecnica in una determinata materia”, che viene vagliata da un apposito comitato all’atto della sua richiesta di iscrizione. Egli dunque non è una normale geometra, ma un geometra che ha una preparazione che si pone al di sopra dei “normali” geometri. Non è un medico legale qualunque, ma un medico legale particolarmente preparato.

Già questo basta per comprendere come ciò non corrisponda al mondo reale. L’indagine in fase di iscrizione è assai blanda, limitandosi il comitato presieduto dal Presidente del Tribunale a valutare il più delle volte sic et simpliciter i titoli. Dunque il laureato in ingegneria sarà senz’altro iscritto nell’albo nella sezione ingegneri. La sua “speciale competenza tecnica” viene di fatto considerata in re ipsa. E chiunque frequenti abitualmente le aule di tribunali sa bene quanta mediocrità c’è in molti consulenti, incapaci sinanche di stilare un processo verbale.

Un secondo elemento di criticità è dato dai motivi ricusazione, troppo rigidi e poco aderenti alla realtà. I ctu sono assai spesso anche ctp e di rado si riflette su quanta poca serenità di giudizio possa avere, ad esempio, un medico legale nominato ctu in una causa in cui l’attore è difeso da un avvocato c.d. parafanghista che gli “invii” regolarmente i propri clienti.

Un terzo elemento di criticità è dato dallo svolgimento in concreto della consulenza. Giudice e ctu sembrano vivere in mondi diversi. Si incontrano fugacemente una sola volta al momento del giuramento (al massimo due, in caso di chiarimenti). Il loro rapporto è cartolare. Il giudice scrive i quesiti e il ctu gli risponde con uno scritto. Non solo. Il momento in cui il giudice leggerà la relazione sarà assai lontano rispetto a quello in cui si sono svolte le operazioni; allora il ctu avrà presumibilmente gettato i suoi appunti e perso nell’oblio della memoria i propri ricordi, rendendo inutile una sua chiamata prima della deliberazione.

Eppure nella relazione al Re si scrisse che “la cooperazione meglio disciplinata del consulente tecnico permetterà al giudice di avere in ogni momento accanto a sé il prezioso sussidio della scienza e dell’esperienza”. Al contrario, nella realtà, il giudice – ben lieto di sgravarsi di un compito non giuridico – si riduce spesso ad essere un trascrittore di conclusioni da altri formulate e nei processi aventi ad oggetto il risarcimento del danno alla persona un traduttore in moneta del punteggio calcolato dal medico legale.

Il monito del Maestro Francesco Carnelutti, pertanto, pur essendo stato formulato più di ottanta anni fa nel suo Sistema di diritto processuale, è più attuale che mai: ponderazione, giudici! Ponderazione!*

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