27.09.07
Come si calcola il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite?
Le Sezioni Unite della S.C. (n. 19014/2007) sono intervenute con una lunghissima sentenza sul tema de quo, componendo un contrasto insorto tra le sezioni, circa il criterio da seguire per determinare il valore della lite.
Il contrasto è noto: decisum o disputatum? Ovverosia: si tiene in considerazione ciò che era stato chiesto, o ciò che viene liquidato?
Le S.U. propendono per il secondo orientamento, con alcune precisazioni:
a) il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera domanda.
b) Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione.
c) Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado.
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