Lex & Formazione

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25.06.09

Le domande nuove dell’attore

Postato in Aggiornamenti, Audio & Multimedia @ 6:00:49 da Mirco Minardi |  

trabocchetti_ebookIn questo video affronto uno dei temi trattati nel mio ebook, quello, cioè, delle domande nuove dell’attore.

L’errore più frequente è quello di non considerare le domande consequenziali alla propria domanda, anche in base alle eccezioni in senso lato del convenuto. Difatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’art. 183 dà sì la possibilità all’attore di proporre le domande nuove conseguenti (esclusivamente) alle domande ed eccezioni del convenuto, ma solo alle eccezioni in senso stretto e non dunque alle eccezioni in senso lato.

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16 commenti »


Anna

Ottimo lavoro collega, complimenti! le tue lezioni e spiegazioni sono utilissime sia per me( non si finisce mai di imparare) che per la mia collaboratrice che ha bisogno di sempre di spiegazioni compiute e precise, mentre a causa dei ritmi di lavoro faccio debbo sempre rimandare…grazie
anna

12 mag 2009, 8:48am |

Mirco Minardi

Ti ringrazio per i complimenti! Beh, allora la tua collaboratrice deve assolutamente leggere il mio ebook :-)

12 mag 2009, 11:36am |

Graziana

Complimenti per il tuo lavoro. ho letto l’e_book e lo trovo davvero fatto bene. Puntuale, preciso, chiaro e soprattutto pratico. Per chi come me ha poca esperienza e tanto da imparare è uno strumento utile e essenziale.
Graziana

16 mag 2009, 10:26am |

Andrea R.

Mi associo ai complimenti per il tuo ebook. Finalmente ho una visione chiara e completa sulle preclusioni. Molto interessante anche il capitolo sull’intervento del terzo. Complimenti davvero!!
Andrea

17 mag 2009, 11:32am |

Iulca proietti

Oltre ad associarmi ai complimenti, Ti ringrazio per aver voluto condividere le Tue conoscenze ed esperienze professionali con gli affezionati “lettori” di lex form. L’esposizione dell’e-book è chiara e soprattutto ha un taglio tecnico-pratico che sinceramente non ho trovato in altri testi ed articoli giuridici, consiglio a tutti gli operatori del settore di leggerlo (o meglio, studiarlo attentamente).
In attesa di nuove pubblicazioni, cordialmente Ti saluto.
Iulca Proietti

18 mag 2009, 9:51am |

Ferrante avv antonia

Le faccio i miei complimenti per la chiarezza e completezza degli argomenti da Lei trattati.
Colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. antonia ferrante

22 mag 2009, 9:31am |

Mirco Minardi

Grazie per i complimenti. Ovviamente ricambio i cordiali saluti.
Mirco Minardi

26 mag 2009, 5:39am |

Alfonso

Voglio innanzitutto complimentarmi con Lei per la grande chiarezza ed attenzione con cui affronta i temi processuali con i quali noi tutti giornalmente ci confrontiamo e, a volte, ci scontriamo (e sono dolori).
Le voglio fare anche io una domanda su di una fattispecie concreta occorsami.
Deposito la mia prima memoria ex 183 l’ultimo giorno utile, dopo qualche giorno verifico se controparte ha depositato la sua e rinvengo nel fascicolo solamente la II memoria depositata con ampio margine. dopo qualche settimana in prossimità della scdenza deposito la mia II memoria e rinvengo una “memoria integrativa alla II memoria ex art 183″ nella quale controparte chiede l’ammissione di prova testimoniale su di una circostaza da me evidenziata con la prima memoria. Secondo Lei questa integrazione è ammissibile?
La ringrazio anticipatamente per la risposta certamente esaustiva che saprà darmi e, cordialmente, La saluto.

10 lug 2009, 11:40am |

Mirco Minardi

Accipicchia, la realtà supera sempre l’immaginazione!!
Do una mia opinione personale perché non mi consta giurisprudenza sul punto. Ritengo che le norme debbano essere interpretate alla luce dei principi generali. Il deposito di una seconda memoria entro il termine non pregiudica il diritto dell’altra parte, potendo questa sempre replicare con la III memoria. Nè mi pare possa dirsi consumato il potere di ulteriori allegazioni, sempre che siano tempestive, solo perché si è depositata già una memoria. Una interpretazione diversa sarebbe, a mio modesto parere, eccessivamente formalistica. Forse, dall’altra parte si potrebbe sostenere che così facendo, i più maliziosi potrebbero essere indotti a depositare una doppia memoria, magari per trarre in inganno l’altra parte che, non accorgendosi dell’integrazione, potrebbero controdedurre solo sulla prima.
Però, direi che in linea di massima è lecito. Ti prego Collega di tenermi aggiornato e di farmi sapere cosa ha statuito il giudice.
Cordialmente.
Mirco Minardi

10 lug 2009, 12:00pm |

Ornella

Ottimo lavoro, complimenti e grazie collega.
Ornella Mazzeo, foro di Benevento.

11 ago 2009, 4:55pm |

Elena

Mi complimento anche io con Lei per l’interesse degli argomenti trattati e la chiarezza espositiva!
Vorrei sottoporLe un piccolo quesito: il convenuto propone in comparsa di risposta eccezione di nullità/annullabilità del contratto preliminare posto a fondamento dall’attore della pretesa risarcitoria per inadempimento dello stesso, perchè sottoscritto solo da un comproprietario dell’immobile.
All’udienza ex art. 183 cpc il convenuto insiste nell’ececezione, mentre l’attore si limita ad opporsi verbalizzando di riservarsi di meglio argomentare nelle memorie di cui al comma 6. Nella memoria n. 1 l’attore conclude chiedendo anache (in via subordinata) il risarcimento per vendita di cosa parzailamente altrui.
Nella memoria n. 2 il convenuto eccepisce la mutatio libelli. Stando a quanto precisato su queste pagine quest’ultima eccezione dovrebbe essere accolta, giusto?
Grazie della Sua risposta. Cordiali saluti.

20 gen 2010, 6:11pm |

Mirco Minardi

Sì la domanda è tardiva e vietata.
Cordialmente.

20 gen 2010, 7:11pm |

Avv. vincenzo d'orta

preg.mo collega nel complimentarmi per la chiarezza degli argomenti trattati sono a porTi un quesito:
nella memoria ex art. 183 VI° comma (secondo termine)ho chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di un terzo anche a seguito del comportamento pocessuale della controparte.
Il Giudice all’udienza fissata per l’ammissione dei mezzi istruttori non ha accolta la richiesta dichiarandola tardiva perchè se del caso andava proposta alla prima udienza.
Ho fatto una ricerca e autorevole dottrina ritiene che se le difese, nel senso di cui sopra, sono state prodotte durante la prima udienza di comparizione, l’udienza in cui scatteranno i termini sarà l’udienza di cui all’art.183c.p.c. con consgeunza che il G.U. nel caso che mi occupa ha errato a ritenere tardiva la richiesta di chiamta in causa del terzo.
Che ne pensi ? Resto in attesa di un Tuo parere.
Saluti avv. vincenzo d’Orta

5 nov 2010, 6:41pm |

Mirco Minardi

@Avv. D’Orta: caro Collega, la chiamata in causa con la II memoria è certamente tardiva; l’attore ha l’onere di chiamare in causa il terzo all’udienza di trattazione. Si potrebbe eventualmente discutere, in caso di autorizzazione espressa del giudice, della possibilità di farlo con la prima memoria ma di certo non con la seconda.

6 nov 2010, 10:52am |

Loreto

Gentile Collega, visto che ha avuto modo di approfondire la questione dei termini di cui all’art. 183 quinto comma c.p.c., le espongo quanto mi è capitato:
su richiesta di tutte le parti di concessione dei termini ex art. 183/V comma c.p.c. il giudice concede termine all’attore Sempronio sino al…(60gg. dalla data dell’udienza di prima trattazione) per precisazione domande e istanze istruttorie, termine sino al …(dopo 60gg.) al convenuto Tizio e termine sino al (altri 60 gg.) al convenuto Caio, rinvia per l’uteriore trattazione al ….
L’attore da me difeso provvede al deposito nel termine assegnato, ma entro lo stesso termine deposita anche il convenuto Caio rilevando che essendo i termini di cui all’art. 183/V° comma c.p.c. deposita entro il termine assegnato all’attore per non decadere e per non incorrere in nullità deducibili in appello.
Domanda:
come devo comportarmi in qualità di difensore dell’attore in merito ai prossimi termini fissati per i soli convenuti?

23 mag 2011, 12:40pm |

Mirco Minardi

@Loreto: i termini sono perentori e concessi a tutte le parti; dunque il giudice non può modificarli nè assegnarli alle parti in modo diverso. Si tratta comunque di vizi che debbono essere eccepiti come motivi di impugnazione dalla parte appellante in quanto il giudice d’appello non può rilevarli d’ufficio. Se tu hai già precisato i fatti e articolato i mezzi istruttori, potrai (e dovrai) usare i termini in teoria assegnati solo al convenuto per replicare e chiedere i mezzi di prova contraria. Ovviamente se la c/p non ha ancora articolato le prove potrai farlo all’udienza fissata dal giudice. Certo è che già la procedura è complicata, se poi i giudici iniziano anche a modificare i termini a piacimento, diventa tutto più difficile.

24 mag 2011, 12:13pm |

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